11 June 2024

Il diritto al nome è un attributo della personalità che è utilizzato per individuare e identificare una persona. Si tratta di un carattere distintivo, al fine di garantire all’ordinamento giuridico la possibilità di distinguere fra loro i soggetti e necessario per l’identificazione del portatore; è proprio sia della persona fisica sia di quella giuridica e in genere è soggetto a tutela in entrambi i casi. Il nome, per le persone fisiche, comprende: i) il nome di battesimo, dato dai genitori all’atto della registrazione presso l’ufficio di stato civile; ii) il cognome, cioè il nome della famiglia, volto a distinguere una persona da altri membri della società. Con poche differenze questa è una strutturazione del concetto di nome che si riscontra comune alla maggior parte delle legislazioni. Le garanzie e le limitazioni in genere riconosciute per l’utilizzo del nome di persona comprendono immutabilità, imprescrittibilità, inalienabilità, inestimabilità, irrinunciabilità e intrasmissibilità. Il nome di un cittadino, cioè, non può essere mutato, fatto decadere, ceduto, valutato, abbandonato dal suo portatore, trasmesso. La scelta del nome del figlio o dell’adottato è pressoché ovunque lasciata alla discrezione dei genitori o di coloro che hanno la potestà del registrando o un potere decisionale (giudici). Con la locuzione «diritto al nome» ci si riferisce, particolarmente in Italia, al diritto del cittadino di non subire coattive variazioni ope legis del suo nome originario; la costituzione italiana prescrive infatti che nessuno può essere privato del suo nome per motivi politici. Il diritto al nome riconosciuto al nuovo nato o all’adottato si accompagna in genere a un contestuale obbligo in capo al genitore di effettuare una registrazione anagrafica, presso uffici di stato civile o assimilati, dando così inizio ai rapporti fra lo Stato e l’individuo; contestualmente inizia in genere la capacità giuridica del nuovo iscritto. Secondo alcune elaborazioni, il nome diviene così un riassunto dello stato civile della persona. Secondo altre, al diritto soggettivo della persona si oppone un’interpretazione pubblicistica per la quale l’impiego del nome (insieme con l’obbligo di usarlo senza poterne disporre o modificarlo) risponderebbe a esigenze statuali di «polizia civile». Durante la Rivoluzione francese, del resto, fu proprio in questo senso emesso un decreto che vietava di assumere nomi diversi da quelli originari esattamente per evitare che i nobili si sottraessero alla riconoscibilità. Il cognome, rappresentando un carattere distintivo della famiglia, si trasmette da uno o entrambi i genitori al figlio e analogamente può accadere in caso di adozione (anche in aggiunta a un eventuale cognome originario). In Spagna, ad esempio, è uso attribuire al nuovo nato due cognomi, tradizionalmente il primo cognome paterno e il primo cognome materno. In altri Paesi, come la Bulgaria, il prenome del padre diventa il secondo nome dei figli e il cognome ereditato è quello paterno; dunque, il nome del padre è automaticamente inglobato nel nome dei figli, declinandosi al femminile in caso di figlie femmine: è così che il figlio maschio e la figlia femmina di un ipotetico Milev Josif Dermendžiev potranno essere chiamati rispettivamente Georgi Milev Dermendžiev e Ivanka Mileva Dermendžieva. Il diritto di un individuo a cambiare il proprio nome originario, quello cioè assegnatogli alla nascita, è riconosciuto in alcuni Paesi e non riconosciuto in altri. Vi è anche il caso degli Stati Uniti, in cui ciascuno dei singoli Stati componenti l’Unione legifera per suo conto sulla materia e si hanno differenti esiti procedurali o di ammissibilità dell’istanza. Nei Paesi in cui la pratica è consentita, il cambio di genere consente anche il cambio di nome, in modo da permettere l’utilizzo di un nome proprio coerente con la nuova identità sessuale. Possono peraltro sussistere condizioni normativamente fissate che prevedono come requisito per la variazione identitaria ai fini dello stato civile la materiale sottoposizione a un intervento chirurgico.

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